Approvato all’unanimità nella seduta di ieri dal Consiglio regionale della Puglia, il disegno di legge relativo alla disciplina dell’oleoturismo. Il provvedimento legislativo, che recepisce e assicura l’attuazione e l’applicazione delle norme statali che disciplinano il settore, si inserisce nel quadro normativo regionale volto a normare le forme di turismo rurale vigenti. Rientrano nella disciplina dell’oleoturismo tutte le attività turistiche orientate alla conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione; le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo; la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti; le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione; i musei dell’olio e le oleoteche, dotati di collezioni permanenti. Sono considerate attività oleoturistiche anche le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell’azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell’attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell’olio in genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali.

Una opportunità per la crescita del tessuto economico pugliese
La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione Europea, nazionale e regionale concernente l’agricoltura, il territorio e l’ambiente – si legge in una nota – sostiene l’agricoltura mediante la promozione di idonee forme di multifunzionalità dell’impresa agricola, tra cui l’attività di oleoturismo, che permetta alle aziende agricole non solo di rafforzare la competitività della filiera olivicola-olearia ma anche di diversificare i redditi aziendali consentendo una maggiore sostenibilità economica del settore agricolo. La valorizzazione delle aree pugliesi con una vocazione millenaria di produzione olivicola e di olio extravergine di oliva di qualità associata alle grandi potenzialità del turismo dell’olio, come fenomeno culturale ed economico, può offrire diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della Regione.

Possono esercitare attività di oleoturismo: l‘imprenditore agricolo, singolo o associato che svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto; gli oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti perla produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extravergine di oliva; i comitati di gestione delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva o delle Strade dell’olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva) e del relativo regolamento attuativo; i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP riconosciuti; i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, anche attraverso l’acquisizione della materia prima da terzi regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel testo di legge vengono disciplinate anche le procedure da seguire per l’avvio dell’attività oleoturistica e fissati gli standard minimi di qualità, le modalità di istituzione dell’elenco regionale degli operatori, gli aspetti relativi alla promozione dell’oleoturismo e alla disciplina delle attività di vigilanza e di controllo della corretta esecuzione dell’attività oleoturistica, i casi di sospensione e di revoca dell’attività, le sanzioni da irrogare in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente schema e dalla normativa nazionale.